Per la promozione della salute della donna, del bambino e della famiglia
L'ORDINE PROFESSIONALE, IN QUANTO ENTE DI DIRITTO PUBBLICO, AL QUALE GLI ESERCENTI LA PROFESSIONE SONO OBBLIGATORIAMENTE ISCRITTI, È L’ORGANO INVESTITO PER LEGGE DEI POTERI DI AUTOGOVERNO E DI RAPPRESENTANZA DELLA CATEGORIA DELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DI SUA COMPETENZA.
Attraverso l’esercizio di tali poteri esso deve tendere a realizzare una triplice tutela:
- Dell’interesse generale della collettività al corretto esercizio della professione;
- Della professione come tale, nei confronti del mondo esterno (non esclusi i pubblici poteri), per la difesa delle sue prerogative e della sua indipendenza e dignità;
- Dei singoli iscritti, nei rapporti tanto con i colleghi quanto con l’utenza.